mercoledì 18 dicembre 2013

Consiglio Comunale del 18 Dicembre 2013

di Elena Giusti, PDL Lastra a Signa

Il Consiglio si apre con l’insediamento, nelle file della maggioranza, della consigliera Martelli Federica, che subentra al consigliere Lari, divenuto assessore.


Il consiglio discute la proposta, avanzata dal consigliere PDL Buzzegoli, di devolvere i gettoni di presenza dei consiglieri a favore degli alluvionati sardi. Aveva proposto la devoluzione dei gettoni inerenti tutto il corrente anno ma il consiglio decide per la devoluzione di un solo gettone di presenza di tutti i consiglieri. Il consiglio approva all’ unanimità.
  • Contenzioso Rocchi Alessandro/Comune di Lastra a Signa-spese legali di giudizio-riconoscimento debiti fuori bilancio:
Euro 168 inerenti una causa persa dall’amministrazione comunale davanti al Giudice di pace. Si tratta di una multa  comminata dalla Polizia Municipale di Lastra a Signa (abbandono di rifiuti sulla strada), per la quale il multato ha fatto ricorso e lo ha vinto. La maggioranza più il consigliere Bertelli approvano, si astengono Forza Italia e PDL. 

  • Adozione della variante al piano strutturale comunale ai sensi  e per gli effetti della L.R. 01-2005 e s.m.i e contestuale adozione del rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai sensi della L.R. 10-2010 e s.m.i.:
La variante è stata discussa durante la riunione della seconda commissione, il cui presidente è il consigliere Tozzi. Tale variante costituisce il primo atto di un procedimento che si concluderà fra 60 giorni, ovvero il tempo necessario per presentare eventuali osservazione. La variante si riferisce ad una delibera di giunta del 2010 e riguarda il dimensionamento e l’attuazione di progetti unitari. Il dimensionamento previsto nel 2000 era fondato su una previsione demografica di decrescita, ma l’amministrazione comunale si è via via accorta di un incremento della popolazione , per cui si è dovuta adeguare.  Nell’ Agosto 2012, in seguito al progetto partecipato, si è deciso l’avvio della revisione; 7 sono i principi fondanti della pianificazione, fra i quali spiccano la verifica del quadro conoscitivo del territorio, l’ adeguamento alla normativa di legge e regolamentare, il dimensionamento. Il consigliere Tozzi  riassume i contenuti della riunione della seconda commissione ed elogia il lavoro svolto dai tecnici. Le zone ‘di frangia’ sono state poste in vista dell’approvazione di una legge ( esprime dubbi sulla loro perimetrazione); per quanto riguarda il rischio idraulico, buona parte del nostro territorio ha un rischio elevato e, quindi, secondo Tozzi occorrono soluzioni mirate e un attento studio delle osservazioni che saranno presentate, poiché le decisioni che saranno prese andranno ad  incidere sui cittadini. Interviene Buzzegoli (PDL) sulla questione della sicurezza idraulica, poiché i gravi eventi oggi sono più probabili rispetto al passato. Buzzegoli affronta il tema dei piccoli interventi privati, ai quali va posto un freno: basta con i cambi di destinazione da garage a bilocale abitativo. Un piano strutturale che fornisce l’indirizzo per il piano urbanistico, dovrebbe fornirci le linee di sviluppo del territorio per i prossimi 15 anni; dalla lettura di questo piano strutturale, le linee di sviluppo sono poche. La variante alla strada statale 67, ad esempio, è un semplice adeguamento in punti particolarmente critici, ma non risolve il problema dei collegamenti; era stato palesato un attraversamento sull’ Arno, ma non è stato inserito nella variante. Altro problema da affrontare è quello scolastico: le scuole sono da adeguare. Un altro tema è costituito dall’ insufficienza dei parcheggi e molte zone di frangia vengono tolte diventando aree agricole. Continua parlando della previsione di piccole casse di espansione lungo l’Arno, le quali dovrebbero migliorare tutti gli ambienti che si affacciano sull’Arno stesso; noi ne possediamo una dove abbiamo sacrificato un’area per aprire un centro commerciale.  Buzzegoli conclude esprimendo la sua insoddisfazione ripsetto a ciò che verrà messo ai voti. Il consigliere Bertelli (PRC), invece, elogia il lavoro dei tecnici, il nuovo piano strutturale è comprensibile e quindi più democratico; il dimensionamento è adeguato e vi è equilibrio fra ambiente e territorio. Il consigliere Falcioni (PDL) si lamenta  per la messa a disposizione dei documenti soltanto pochi giorni prima della riunione della seconda commissione. Falcioni aveva chiesto un’ulteriore riunione conclusiva, ma l’assessore Manetti si è rifiutato, avvalorando la tesi secondo cui la democrazia partecipata a Lastra non esiste. Il piano strutturale, secondo Falcioni, è soltanto propaganda . Il capogruppo di Forza Italia Becagli descrive il documento come molto importante e, proprio per tale motivo,  occorreva più tempo per la consultazione. Affronta la questione della “linea rossa”, ovvero la linea di separazione fra le aree urbane e le altre: è dificile capire l’impatto di un intervento solo guardando la mappa. Forza Italia presenterà delle osservazioni.  Il consigliere Calistri (PD) ringrazia tutti i tecnici per la comprensibilità del documento e sottolinea che l’attraversamento sull’ Arno si farà; il problema è che non dipende dall’amministrazione comunale. La varianete al piano strutturale viene messa ai voti ed è approvata dalla maggioranza più il consigliere Bertelli, al quale preme spiegare che il suo voto è un voto politico, poiché PRC vorrà far parte della politica lastrigiana, insieme a SEL ed altri, al fine di creare una lista unica di sinistra. Votano no Forza Italia e PDL.
  • Ordine del giorno presentato dal PDL - Ordine del giorno per modifiche al Regolamento Edilizio in materia  di lieve difformità dal titolo abilitativo
Oggetto: Ordine del giorno per modifiche al Regolamento Edilizio in materia
di lieve difformità dal titolo abilitativo.
PREMESSO CHE
· l’Amministrazione comunale è titolare del potere di vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia per assicurarne, sul territorio comunale, la rispondenza alle norme di legge e di regolamento nonché agli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;
· essa inoltre è titolare del relativo potere sanzionatorio come legislativamente disciplinato dalle leggi nazionali e regionali in materia;
· che tale potere, al pari degli altri poteri amministrativi, deve esercitarsi per il perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della conseguente azione amministrativa;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
presupposto per l’esercizio del potere predetto è la valutazione della conformità della attività edilizia ai titoli edilizi richiesti dalle norme in funzione degli interventi realizzati, norme oggi rinvenibili nel Testo unico dell’edilizia DPR n. 380/2001 e nella Legge Regione Toscana n. 1/2005;
che le norme urbanistico- edilizie hanno subito una evoluzione storica (dal 1942), che nel tempo ha modificato anche in modo sostanziale titoli e modalità procedurali per la realizzazione degli interventi edilizi, le cui tappe principali, per quanto di specifico interesse, possono così riassumersi:
• - l’art. 31 della legge 1150/1942 (in vigore dal 31/10/1942) ha introdotto per la prima volta a livello nazionale l’obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia, per eseguire nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti o modificarne aspetto e struttura, obbligo limitato ai centri abitati e, nei Comuni dotati di Prg, anche entro le zone di espansione;
• -il medesimo art. 31, come modificato però dalla legge n. 765/1967 (entrata in vigore il 1/9/1967) ha esteso l’obbligo di licenza a tutto il territorio comunale per le nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche o demolizioni di quelle esistenti, licenza sostituita poi dalla concessione edilizia con la legge 10/1977;
• -prima della legge 1150/1942 tuttavia già vigeva il Regio Decreto n.1265/1934 che all’art. 220 stabiliva che “i progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che possono influire sulle condizioni della salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposte al visto del Sindaco” :permesso di abitabilità disciplinato dall’art. 221 del medesimo decreto;
• -inoltre che il Comune di Lastra a Signa dagli anni 30 del secolo scorso si era dotato di Regolamento Edilizio Comunale che assoggettava la costruzione di nuovi edifici nel territorio comunale al previo ottenimento di Licenza edilizia;
CONSIDERATO CHE
· in virtù delle norme appena sopra citate la gran parte degli immobili del patrimonio edilizio di vecchia data, del Comune di Lastra a Signa risulta ad oggi assistito da due atti espressi dell'Amministrazione finalizzati ad esercitare il controllo sull'attività edilizia quali:
· - il titolo alla costruzione (Licenza, poi Concessione edilizia) ai sensi della L. 1150/42 e della L. 10/1977 e dei Regolamenti edilizi comunali, ed il relativo progetto edilizio approvato e depositato presso gli archivi del Comune stesso;
· il titolo all'uso dei nuovi fabbricati (permesso/certificato di abitabilità) ai sensi dell’art. 221 del R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), rilasciato pertanto a seguito di sopralluogo ed avente come presupposto indefettibile l’attestazione della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato;
DATO ATTO in merito a detti titoli che:
− fino all'introduzione dei meccanismi sanzionatori per opere realizzate in parziale difformità dalla Licenza edilizia con legge 28 gennaio 1977 n. 10, le varianti in corso d'opera a progetti di edifici già dotati di licenza edilizia venivano realizzate in assenza di ulteriori atti autorizzatori, ad eccezione di quelle che comportassero consistenti difformità in altezza od impianto;
− al momento del rilascio delle Licenze di abitabilità, dopo la conclusione della fase di edificazione,  l'Amministrazione comunale di Lastra a Signa, procedeva, ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, a sopralluogo anche in riferimento alla conformità di quanto realizzato al progetto approvato;
RILEVATO CHE
· l’innovato metodo di valutazione della conformità degli immobili ai fini degli atti di trasferimento dei diritti relativi ad essi introdotto dall’art. 19, comma 14, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/10, a mente del quale “…..gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti
reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da
un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.….” ha diffuso tra i professionisti abilitati del settore, una più attenta modalità di rilievo degli immobili ai fini della redazione della relazione tecnica di conformità, assistita da moderni strumenti di rilevazione;
· che tali modalità di rilievo restituiscono con frequenza situazioni di fatto non esattamente rispondenti a quelle rappresentate negli elaborati allegati alla licenza edilizia, per modifiche evidentemente concretizzatesi in fase di edificazione degli immobili costruiti negli anni 50-70 del secolo scorso e di norma sono semplici modifiche interne, o modeste variazioni della collocazione dell'edificio o dell'impaginazione dei prospetti ed attengono
comunque a edifici per i quali sono stati rilasciati i titoli edilizi ed anche i permessi di agibilità/abitabilità;
CONSIDERATO CHE
· tali circostanze hanno dato luogo ad un notevole incremento delle istanze di accertamento di conformità in sanatoria su immobili realizzati tra gli anni '50 e '70 provvisti di Licenza di costruzione e d'uso, e già oggetto di successivi trasferimenti di proprietà, in pendenza delle quali viene spesso disconosciuta, ad oggi, la trasferibilità del bene; 
· la definizione dell’istanza di accertamento di conformità per opere realizzate in corso di costruzione comporta l'applicazione di un meccanismo sanzionatorio riferito al doppio dell'attuale valore di mercato, a carico del richiedente, secondo modalità dettagliate dal Regolamento Edilizio;
· che tali fattispecie per le loro ontologiche caratteristiche necessitano di essere valutate tenendo conto dell’evoluzione normativa nonché dei parametri, individuati dalla prassi applicativa e giurisprudenziale, che possano portare a ritenere non rilevante ai fini sanzionatori le difformità esistenti;
CONSIDERATO, in particolare che :
· le casistiche di varianti realizzate in corso di costruzione di edifici provvisti di regolare Licenza edilizia e di Licenza d'uso non ai soli fini igienico-sanitari e completati alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, anche in virtù del lasso di tempo intercorso non presentino un qualsivoglia interesse concreto, pubblico, specifico ed attuale alla loro rimessa in pristino od al loro sanziona mento;
· - l'esistenza del permesso/certificato di abitabilità o agibilità, costituendo la conformità al progetto approvato elemento istruttorio indefettibile per il rilascio del permesso/certificato di abitabilità, è presunzione che all'epoca del suo rilascio, le difformità eventualmente rilevate non furono ritenute determinare una violazione urbanistico-edilizia da doversi perseguire;
RICHIAMATA la L. 47/85, che ha disciplinato i procedimenti e le sanzioni da applicare alle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, tra l’altro:
− introducendo, all'art. 31 il procedimento di sanatoria straordinaria (condono) con riferimento alle opere realizzate in assenza di titolo o in difformità da esso ed ultimate al primo ottobre 1983;
− precisando, all'art. 40, che per le opere realizzate in totale difformità od in assenza di concessione e per le quali non sia stata depositata l'istanza di sanatoria straordinaria entro il termine prescritto (30 novembre 1985) si applicano le sanzioni in materia di abusivismo edilizio di cui al capo I della Legge medesima;
− specificando, all'art. 7, quali opere siano da considerarsi in totale difformità, ovvero “quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile”;
− precisando, all'art. 48, che per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della legge medesima o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al Sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985 ed il cui mancato invio è dichiarato non sanzionabile in alcun modo con la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 18/07/1986
n. 3466/25;
− stabilendo all’art. 26 la disciplina futura per le opere interne alle costruzioni ritenendole, alle condizioni del medesimo articolo, non soggette ad alcun titolo abilitativo ma soggette al mero deposito di una relazione contestualmente all’inizio dei lavori e prevedendo quale sanzione per il mancato deposito una mera sanzione monetaria (non più in vigore);
VISTO il (comma …... dell’art. …....del ) vigente Regolamento edilizio che costituisce applicazione dei principi sopra espressi, e che pertanto dovrà trovare mera modifica formale con il presente provvedimento;
RITENUTO, per quanto altro sopra esposto, di procedere alla modifica dell'articolato del Regolamento Edilizio comunale, come dettagliatamente dovrà essere riportato negli elaborati tecnici da allegare alla presente deliberazione, in modo tale da:
− esplicitare l'esclusione dai procedimenti sanzionatori delle casistiche di variante in corso d'opera diverse da quelle realizzate in totale difformità ai sensi dell’art. 7 legge 47/85, a condizione che dette opere fossero assistite da Licenza di abitabilità ed uso, indicando la data di entrata in vigore della legge n. 10/1977 quale limite temporale al quale riferire detta esclusione;
− esplicitare l'esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge, in attuazione del disposto di cui all'art. 48 della L. 47/85, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, nr. 3466/25;
− esplicitare l’esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85 eseguite in vigenza della norma per le quali sia mancato il deposito della relativa relazione;
DATO ATTO che è opportuno, in sede di modifica dell’articolato del Regolamento edilizio, riportare all’interno del medesimo, le fattispecie di esclusione già contenute nelle norme nazionali e regionali, ed in particolare i casi di lieve difformità dal titolo abilitativo non rilevanti ai sensi degli artt. 139 comma 4 e 142 legge regionale 1/2005;
VISTA altresì la sentenza TAR Toscana sez III n. 263 dell’11.02.2011 in materia di modalità di calcolo delle sanzioni edilizie con la quale è sancita l'illegittimità della modalità di calcolo del Valore Venale precedente ed attuale, laddove gli stessi sono definiti rispettivamente corrispondenti ai valori minimo e massimo sanciti dalle tabelle ufficiali dell'Osservatorio Mobiliare Italiano (OMI), individuando invece nel valore medio quello da applicare di norma, lasciando alla motivata discrezionalità dell’Amministrazione i casi nei quali, per la particolarità degli immobili oggetto degli abusi la possibilità di applicare i valori massimi;
RITENUTO opportuno, con la presente documento, dare altresì attuazione alla sopracitata sentenza alla sentenza TAR Toscana sez III n. 263 dell’11.02.2011 e modificare di conseguenza il Regolamento Edilizio comunale;
VISTI i seguenti riferimenti normativi: 
DPR 380/2001 Testo unico edilizia;
LR 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e i suoi regolamenti di attuazione;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali);
VISTO l’art.49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. 267/2000 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente atto;
CONSIDERATO che ricorrono forti motivazioni per adottare in merito alcune decisioni favorevoli alla certezza del diritto ed alla certezza delle procedure nell'interesse dei soggetti cointeressati (proprietari, acquirenti, tecnici ed AC)
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
di richiedere agli uffici competenti e preposti la redazione della proposta di modificare l''articolato del regolamento edilizio nelle parti necessarie in modo tale da:
· esplicitare l'esclusione dai procedimenti sanzionatori delle casistiche di variante in corso d'opera diverse da quelle realizzate in totale difformità ai sensi dell’art. 7 legge 47/85, a condizione che dette opere fossero assistite da Licenza di abitabilità ed uso, indicando la data di entrata in vigore della legge n. 10/1977 quale limite temporale al quale riferire detta esclusione;
· esplicitare l'esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge, in attuazione del disposto di cui all'art. 48 della L. 47/85, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, nr. 3466/25;
· • esplicitare l’esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85 eseguite in vigenza della norma per le quali sia mancato il deposito della relativa relazione;
· • adeguare gli allegati del Regolamento Edilizio ed i relativi modelli di calcolo delle sanzioni edilizie alla sentenza TAR Toscana sez III n. 263 dell’11.02.2011;
· • esplicitare l’inapplicabilità dei procedimenti di sanatoria alle fattispecie già escluse dalle norme nazionali e regionali, ovvero ai casi di lieve difformità dal titolo abilitativo non rilevanti ai sensi degli artt. 139 comma 4 e 142 legge regionale 1/2005;
Matteo Lucchesi Marco Buzzegoli

A Buzzegoli viene chiesto di rinviare la discussione dell’ ordine del giorno, vista l’ora tarda. Buzzegoli non ritiene valido il motivo, ma accetta a patto che il presidente del consiglio si adoperi per riunire il prossimo consiglio all’inizio del prossimo mese e si domanda se saranno messi in atto altri espedienti per rimandare ulteriormente la lettura e la discussione dell’ordine del giorno.

Gli altri punti all’ordine del giorno (due interrogazioni presentate dal PDL: una sul pericolo di radici affioranti in Via Castracane, l’altra  sui danni alla fontana  di Piazza Garibaldi) sono anch’essi rinviati al prossimo consiglio comunale.